Le norme di comportamento
La vita carceraria è regolata da una legge denominata Ordinamento Penitenziario. L’ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento rieducativo, quindi il carcere è un luogo dove ci sono regole precise: conoscerle e rispettarle serve anche a non peggiorare la sua situazione. L’Ordinamento Penitenziario prevede che lei:
osservi le norme che regolano la vita dell’Istituto; | |
osservi le disposizioni impartite dal personale; | |
abbia un comportamento rispettoso nei confronti di tutti. |
Tutte le infrazioni del regolamento comportano una sanzione, che può essere:
il richiamo (è la sanzione più leggera); | |
l’ammonizione; | |
l’esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni (non si può andare nella saletta, né si può partecipare alle attività ricreative; a scuola, però, si può andare); | |
l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta, per non più di dieci giorni; | |
l’esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave: si resta isolati in cella; si può uscire soltanto per un’ora d’aria e per la doccia, da soli, e non è possibile effettuare acquisti al sopravvitto, se non per materiali di corrispondenza). |
Un comportamento scorretto, inoltre, può farle perdere lo sconto di pena previsto per la buona condotta (si chiama liberazione anticipata ed è di 45 giorni per ogni semestre).
Quindi, per non avere conseguenze spiacevoli, eviti i comportamenti non consentiti, che sono quelli indicati nel
Regolamento di Esecuzione:
Regolamento di Esecuzione:
- negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera;
- abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- simulazione di malattia;
- traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- comunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 33 della legge;
- atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è "luogo pubblico": i rapporti sessuali non sono consentiti);
- intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- falsificazione di documenti provenienti dall’Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell’internato;
- appropriazione o danneggiamento di beni dell’Amministrazione;
- possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi;
- ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
- partecipazione a disordini o a sommosse;
- promozione di disordini o di sommosse;
- evasione;
- fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziario di visitatori.
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