mercoledì 6 luglio 2011

NORME DI COMPORTAMENTO



Le norme di comportamento

La vita carceraria è regolata da una legge denominata Ordinamento Penitenziario. L’ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento rieducativo, quindi il carcere è un luogo dove ci sono regole precise: conoscerle e rispettarle serve anche a non peggiorare la sua situazione. L’Ordinamento Penitenziario prevede che lei:

osservi le norme che regolano la vita dell’Istituto;
osservi le disposizioni impartite dal personale;
abbia un comportamento rispettoso nei confronti di tutti.




Tutte le infrazioni del regolamento comportano una sanzione, che può essere:
il richiamo (è la sanzione più leggera);
l’ammonizione;
l’esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni (non si può andare nella saletta, né si può partecipare alle attività ricreative; a scuola, però, si può andare);
l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta, per non più di dieci giorni;
l’esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave: si resta isolati in cella; si può uscire soltanto per un’ora d’aria e per la doccia, da soli, e non è possibile effettuare acquisti al sopravvitto, se non per materiali di corrispondenza).

Un comportamento scorretto, inoltre, può farle perdere lo sconto di pena previsto per la buona condotta (si chiama liberazione anticipata ed è di 45 giorni per ogni semestre).
Quindi, per non avere conseguenze spiacevoli, eviti i comportamenti non consentiti, che sono quelli indicati nel 




Regolamento di Esecuzione:
  1. negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera;
  2. abbandono ingiustificato del posto assegnato;
  3. volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
  4. atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
  5. giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
  6. simulazione di malattia;
  7. traffico di beni di cui è consentito il possesso;
  8. possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
  9. comunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 33 della legge;
  10. atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è "luogo pubblico": i rapporti sessuali non sono consentiti);
  11. intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
  12. falsificazione di documenti provenienti dall’Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell’internato;
  13. appropriazione o danneggiamento di beni dell’Amministrazione;
  14. possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
  15. atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
  16. inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi;
  17. ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
  18. partecipazione a disordini o a sommosse;
  19. promozione di disordini o di sommosse;
  20. evasione;
  21. fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziario di visitatori.

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